Art. 1
L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/86 è modificato come segue:
In vigore dal 27 gen 1987
1) Al paragrafo 2, i termini « quindicesimo giorno » sono sostituiti dai termini « al più tardi il quarantacinquesimo giorno ».
2) È inserito il seguente paragrafo 3:
« 3. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86, la validità dei titoli MCS è limitata alla fine del secondo mese successivo a quello in cui il titolo è stato richiesto. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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