Art. 6

In vigore dal 26 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteL. TINDEMANS (1)GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2)GU n. L 103 del 21. 4. 1983, pag. 1. (3)GU n. L 308 del 9. 11. 1983, pag. 1. (4)GU n. L 379 del 31. 12. 1983, pag. 1. (5)GU n. L 309 del 10. 11. 1976, pag. 1.
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