Art. 2

In vigore dal 26 gen 1987
L'importazione nella Comunità di caffè e di estratti o essenze di caffè delle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della tariffa doganale comune originari o provenienti da paesi membri o non membri dell'accordo internazionale non è subordinata alla presentazione dei certificati previsti dall'accordo stesso.
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