Art. 3
In vigore dal 26 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L' si applica a decorrere dal 1o novembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20.
(3) GU n. L 324 del 19. 11. 1986, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:219:oj#art-3