Art. 2

In vigore dal 26 gen 1987
1. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune proveniente dagli altri Stati membri è fissato, per il periodo intercorrente tra il 1o novembre 1986 e il 31 ottobre 1987, a 3 750 t. 2. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di panelli della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune provenienti dagli altri Stati membri è fissato, per il 1987, a 27 000 t.
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