Art. 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:

In vigore dal 22 gen 1987
a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro; b) deve essere corredata: - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate entro il termine di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77; - dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate. 2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati. 3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati. 4. Il testo dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è sostituito dal seguento testo: « 1. La trasformazione delle carni acquistate conformemente al presente regolamento deve essere effettuata entro i cinque mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:204:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo