Art. 2
1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:
In vigore dal 22 gen 1987
a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;
b) deve essere corredata:
- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate entro il termine di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.
2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.
3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.
4. Il testo dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è sostituito dal seguento testo:
« 1. La trasformazione delle carni acquistate conformemente al presente regolamento deve essere effettuata entro i cinque mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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