Art. 1
In vigore dal 22 gen 1987
1. Tra il 26 gennaio 1987 e il 6 marzo 1987 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine:
- circa 760 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986;
- circa 2 030 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986;
- circa 300 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986;
- circa 200 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986;
- circa 170 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986;
- circa 15 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1o agosto 1986;
- circa 1 900 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o agosto 1986;
- circa 270 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1o agosto 1986;
- circa 1 150 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o agosto 1986.
2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.
4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.
5. In deroga all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.
6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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