Art. 3

In vigore dal 19 gen 1987
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 164. (2) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 35.
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