Art. 1

In vigore dal 19 gen 1987
Sono approvati a nome della Comunità gli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987. Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento.
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