Art. 2
In vigore dal 19 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 11.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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