Art. 2

In vigore dal 19 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 11. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.
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