Art. 1

Il testo dell'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 19 gen 1987
« Ai frantoi che inizino la loro attività nel quadro del sistema di aiuto alla produzione disciplinato dal presente regolamento può essere concesso un riconoscimento provvisorio. Esso viene conferito a partire dal momento di presentazione della domanda e alle condizioni stabilite dal paragrafo 1. La validità del riconoscimento provvisorio non può superare la data corrispondente alla fine della campagna durante la quale è stato concesso. Tuttavia, la validità dei riconoscimenti provvisori concessi nel corso delle campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987 scade alla fine della campagna 1986/1987 ».
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