Art. 1
In vigore dal 19 gen 1987
Gli organismi d'intervento mettono mettono gratuitamente a disposizione degli enti caritativi e di beneficenza riconosciuti dallo Stato membro sul cui territorio essi hanno sede un quantitativo di carni bovine destinate ad essere distribuite gratuitamente ai più indigenti, sotto forma di pasti pronti, in tale Stato membro.
Le carni di cui al comma precedente sono state oggetto delle misure previste dall'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68 e sono state immagazzinate nel corso del 1986.
Storico versioni
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