Art. 3
In vigore dal 30 dic 1986
1. Le richieste di modifica dei dati contenuti nell'allegato, comprese le richieste di sostituzione di un peschereccio incluso nell'elenco con un altro, devono essere notificati alla Commissione dallo Stato membro di cui il peschereccio che figura attualmente nell'elenco batte bandiera o nel quale esso è immatricolato.
2. Tuttavia, se la modifica implica un cambiamento di bandiera o di paese d'immatricolazione, la richiesta deve essere notificata dallo Stato membro di cui il peschereccio batterà bandiera o in cui verrà immatricolato dopo il cambiamento.
3. La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie per poterne valutare la conformità con le disposizioni dell'. Deve inoltre figurare nella richiesta il nome del peschereccio, le lettere e i numeri d'identificazione esterna, il porto di immatricolazione, l'indicativo di chiamata nonché la marca ed il tipo del motore.
4. Dopo aver esaminato le informazioni fornite, la Commissione, modifica l'elenco di cui all' relativamente alle richieste ritenute conformi ale disposizioni suindicate. Essa comunica a tutti gli Stati membri le modifiche intervenute, che entrano in vigore ad una data stabilita dalla Commissione.
5. La Commissione pubblica periodicamente un aggiornamento dell'elenco per tener conto delle modifiche approvate ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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