Art. 6
In vigore dal 23 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
EWG:L383UMBI18.95
FF: 7UIT; SETUP: 01; Hoehe: 737 mm; 100 Zeilen; 4818 Zeichen;
Bediener: MIKE Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
1 Esportatore
2 Destinatario
4 Mezzo di trasporto
ACCORDO CEE - FINLANDIA
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
PER LA VODKA FINLANDESE
N.ORIGINALE
3 Organismo emittente
5 Marche e numeri - Quantità e natura dei colli
6 Codice delle merci
7 Massa lorda (kg)
8 Massa netta (kg)
9 Quantità (litri)
10 Osservazioni
NOTA
Il presente certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione nel termine di sei mesi dalla data del rilascio, con la merce alla quale si riferisce.
11 ATTESTAZIONE
Si certifica che la vodka indicata qui sopra è originaria della Finlandia, ha un titolo alcolometrico di 60 % vol o meno ed è ottenuta esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di cereali. Essa corrisponde inoltre alle disposizioni applicabili nella Comunità o nei suoi Stati membri.
12 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI NELLA COMUNITÀ
Luogo e data:
Firma e nome della persona abilitata:
EWG:L383UMBI19.97
FF: 9999; SETUP: 01; Hoehe: 708 mm; 26 Zeilen; 948 Zeichen;
Bediener: HELM BS: .B; MC: P; Pr.: B;
Kunde: Form L 383 IT
ALLEGATO II
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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Proeli:reg:1986:4133:oj#art-6