Art. 5
1. Un organismo emittente può vistare i certificati soltanto se:
In vigore dal 23 dic 1986
a) è riconosciuto come tale dall'autorità competente della Repubblica di Finlandia;
b) si impegna a verificare le condizioni contenute nei certificati;
c) si impegna a fornire alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati.
2. L'allegato II è riveduto quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) non è più soddisfatta o quando
l'organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.
Storico versioni
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