Art. 5

1. Un organismo emittente può vistare i certificati soltanto se:

In vigore dal 23 dic 1986
a) è riconosciuto come tale dall'autorità competente della Repubblica di Finlandia; b) si impegna a verificare le condizioni contenute nei certificati; c) si impegna a fornire alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati. 2. L'allegato II è riveduto quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) non è più soddisfatta o quando l'organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:4133:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo