Art. 2
In vigore dal 23 dic 1986
1. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate alle autorità degli Stati membri tutte le settimane, dal lunedì al giovedì incluso, a partire dal 5 gennaio 1987.
Le domande di titolo possono essere depositate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
2. Le domande di titolo per importazioni provenienti dai paesi terzi di cui all', paragrafo 2, terzo e quarto trattino, non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a 7 500 t per richiedente.
3. Entro e non oltre il giovedì della settimana successiva a quella di presentazione della domanda, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, per telescritto, il nome dell'importatore, i quantitativi richiesti e la loro origine.
4. Entro e non oltre il venderdì della settimana successiva a quella in cui ha avuto luogo la comunicazione di cui al paragrafo 3, la Commissione fissa, se del caso, proporzionalmente alle domande, i quantitativi per i quali vengono rilasciati i titoli suddivisi per paese o gruppo di paesi di cui all' del regolamento (CEE) n. 4066/86.
5. Per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, l'interessato può specificare, nella sua domanda di titolo di importazione, le due sottovoci 07.06 A I e 07.06 A II della tariffa doganale comune. Entrambe le sottovoci indicate nella domanda figurano nel titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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