Art. 1

In vigore dal 23 dic 1986
1. Il regime previsto all' del regolamento (CEE) n. 4066/86 si applica ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia, importati in base a titoli di importazione rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 2. In applicazione del presente regolamento, possono essere rilasciati titoli di importazione per quantitativi non superiori a: - 205 000 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine « Indonesia »; - 35 000 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine di uno Stato aderente al GATT diverso dalla Tailandia e dall'Indonesia; - 62 500 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine « Repubblica popolare cinese »; - 12 500 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine di un paese terzo diverso da quelli citati ai trattini che precedono. TITOLO I Regime di importazione dei prodotti destinati all'alimentazione animale
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