Art. 1
In vigore dal 23 dic 1986
1. Il regime previsto all' del regolamento (CEE) n. 4066/86 si applica ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia, importati in base a titoli di importazione rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. In applicazione del presente regolamento, possono essere rilasciati titoli di importazione per quantitativi non superiori a:
- 205 000 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine « Indonesia »;
- 35 000 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine di uno Stato aderente al GATT diverso dalla Tailandia e dall'Indonesia;
- 62 500 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine « Repubblica popolare cinese »;
- 12 500 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine di un paese terzo diverso da quelli citati ai trattini che precedono.
TITOLO I
Regime di importazione dei prodotti destinati all'alimentazione animale
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:4094:oj#art-1