Art. 9

In vigore dal 23 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2. (2) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52. ALLEGATO II ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ - JUNTA NACIONAL DE CARNES: per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera a). - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION: per le carni originarie dell'Australia: a) conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera b), b) di cui all', paragrafo 2. - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC): per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera c). - FOOD SAFETY AND QUALITY SERVICE (FSQS) OF UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera d). - FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
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