Art. 6

In vigore dal 23 dic 1986
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all', ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria. 2. Ai fini del presente regolamento per « decade » s'intende il periodo compreso: - tra il primo e il decimo giorno di ogni mese, - tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese, - tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.
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