Art. 2

In vigore dal 23 dic 1986
1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all' è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità, nonché, per le carni di cui all', paragrafo 1, lettera d), il certificato d'importazione menzionato all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80. 2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia. Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2 e di colore bianco. 3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore. Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all', paragrafo 1, e applicabile alle carni originarie del paese esportatore. 4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello. 5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.
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