Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:
In vigore dal 23 dic 1986
1. All' il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma dell'atto di adesione sono indicati nell'allegato per il periodo intercorrente fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987 ».
2. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
1. Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i quantitativi "obiettivo" di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione sono frazionati come segue:
a) per quanto riguarda il latte e la crema di latte della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in presentazioni diverse dagli imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri:
- gennaio 1987: 25 000 t
- febbraio 1987: 25 000 t
- marzo 1987: 20 000 t
- aprile 1987: 10 000 t
- maggio 1987: 8 000 t
- giugno 1987: 5 000 t
- luglio 1987: 5 000 t
- agosto 1987: 5 000 t
- settembre 1987: 8 000 t
- ottobre 1987: 15 000 t
- novembre 1987: 25 000 t
- dicembre 1987: 25 000 t;
b) per quanto riguarda gli altri prodotti, la frazione è pari ad un dodicesimo al mese.
2. Inoltre, per quanto riguarda i formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune, il quantitativo "obiettivo" è ripartito per categoria:
Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, la ripartizione per categoria è la seguente:
(in tonnellate)
1.2 // // // Categoria // Quantitativi // // // 1. Emmental, Gruyère // 2 127 // 2. Roquefort // 138 // 3. Formaggi a pasta erborinata // 2 875 // 4. Formaggi fusi // 805 // 5. Parmigiano Reggiano, Grana Padano // 128 // 6. Havarti 60 % di materia grassa // 1 035 // 7. Edam in forme sferiche, Gouda // 5 290 // 8. Formaggi a pasta molle stagionati, di latte vaccino // 977 // 9. Cheddar, (4) GU n. L 252 del 4. 9. 1986, pag. 21.
3. Nelle domande di titolo MCS relative ai formaggi devono figurare la categoria e, se del caso, il tipo suddivisi per quantità ».
3. All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
« Per quanto riguarda le categorie 1, 3, 7 e 10 dei formaggi di cui all', paragrafo 2, la domanda di titolo MCS presentata da ogni impresa nel corso di uno stesso mese non può superare il 10 % dei quantitativi disponibili ».
4. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3952:oj#art-1