Art. 2
In vigore dal 23 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai contratti stipulati dopo il 15 dicembre 1986. Tuttavia, per i contratti conclusi a norma del regolamento (CEE) n. 2706/86, restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 nella versione in vigore prima della modifica apportata dal presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(4) GU n. L 270 del 12. 10. 1985, pag. 6.
(5) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 66.
(6) GU n. L 298 del 22. 10. 1986, pag. 8.
Storico versioni
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