Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:
In vigore dal 23 dic 1986
1. All', secondo comma, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
« b) Come vini che si trovano in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo:
- A I, i vini da tavola bianchi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e che non fanno parte del tipo A II e del tipo A III;
- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12 % vol e inferiore a 12,5 % vol e che non fanno parte del tipo R III;
- R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e che non rientrano nel tipo R III ».
2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 4
1. Il contratto è redatto in due copie almeno, di cui una è destinata al produttore e l'altra è conservata dall'organismo di intervento.
2. Nel contratto devono essere indicati, come minimo, i seguenti dati:
a) il nome e l'indirizzo del produttore o dei produttori interessati,
b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento,
c) l'importo dell'aiuto espresso in ECU,
d) il primo e l'ultimo giorno del periodo di magazzinaggio,
e) la natura del prodotto (vino da tavola, mosto di uve, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato),
f) il luogo di magazzinaggio,
g) il quantitativo.
Per il vino da tavola, nel contratto deve inoltre figurare:
h) il tipo al quale il vino appartiene o con cui è in stretta relazione economica,
i) la dichiarazione che attesta che il primo travaso è stato effettuato.
Per i mosti di uve ottenuti da vitigni del tipo Sylvaner, Mueller-Thurgau o Riesling, nel contratto deve inoltre figurare:
l) il vitigno da cui è stato ottenuto il mosto.
3. La conclusione di un contratto è subordinata alla presentazione, da parte del produttore, per ogni recipiente in cui il prodotto in oggetto è immagazzinato:
- di indicazioni che consentano di identificarlo,
- dei seguenti dati analitici:
a) colore,
b) tenore di anidride solforosa totale, espresso in mg/l,
c) assenza di ibridi.
Per i vini da tavola, occorre inoltre fornire i seguenti dati analitici:
d) il titolo volumico totale,
e) il titolo volumico effettivo,
f) il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro o in milliequivalenti per litro,
g) il tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro,
h) la tenuta all'aria per ventiquattro ore,
i) l'assenza di cattivo gusto.
Per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati occorre, inoltre, che nel contratto figuri:
l) l'indicazione del dato fornito, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro utilizzato in base al metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 della Commissione (1).
I dati analitici di cui sopra sono stabiliti da un laboratorio ufficiale nei 30 giorni che precedono la conclusione del contratto.
4. Gli Stati membri possono:
- esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del prodotto in oggetto,
- non esigere, per il vino da tavola bianco, l'indicazione del tenore di acidità volatile.
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 41 ».
3. All'articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.
4. All'articolo 10, paragrafo 2, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:
« Entro un mese a decorrere dal giorno del termine delle operazioni di trasformazione, i produttori trasmettono all'organismo d'intervento un bollettino di analisi del prodotto ottenuto, in cui figurino almeno i dati richiesti dall'articolo 4 per tale prodotto ».
5. All'articolo 15, è aggiunto il seguente comma:
« L'accettazione di una dichiarazione di esportazione pone fine al regime di magazzinaggio per il quantitativo oggetto di tale dichiarazione. In tal caso non viene versato alcun aiuto a favore di tale quantitativo. Nonostante il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, il contratto continua ad applicarsi ai quantitativi rimanenti ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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