Art. 3
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Fatta salva un'eventuale revisione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 288/82, esso è applicabile fino al 31 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. C 154 del 20. 6. 1986, pag. 2.
(4) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 8.
(1) GU n. L 306 dell'1. 11. 86, pag. 47.
(2) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 21.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(5) Vedi paragrafo 44 per quanto riguarda l'andamento della quota di mercato dei prodotti originari di altri paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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