Art. 1
In vigore dal 22 dic 1986
1. Le importazioni in Spagna di urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco, di cui alla voce 31.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 31.02.15, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità spagnole.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono applicabili alle importazioni originarie dei paesi terzi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82, compresi quelli legati alla Comunità da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio.
3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate dalle autorità spagnole per un contingente totale di 50 000 t, destinato esclusivamente ad approvvigionare in materie prime l'industria produttrice di colle e resine ureiche, nonché quella produttrice di concimi complessi.
4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate in primo luogo per le importazioni del prodotto originario dei paesi legati alla Comunità da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio o che sono parti contraenti del GATT; il contingente in eccedenza viene ripartito tra i paesi che non appartengono a nessuna di dette categorie.
Storico versioni
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