Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2800/86 sono riscossi definitivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:29:oj#art-2