Art. 1
In vigore dal 22 dic 1986
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di congelatori di cui alla sottovoce ex 84.15 C II della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.15-41 e 84.15-46, originari dell'Unione Sovietica.
2. L'importo del dazio è pari al 33 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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