Art. 2

In vigore dal 19 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta dell'interessato, esso si applica alle pratiche ancora aperte alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (2) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 14. (3) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.
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