Art. 1

All'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 è aggiunto il seguente comma:

In vigore dal 19 dic 1986
« Tuttavia, se la prova di cui al primo comma viene presentata entro e non oltre il nono mese successivo alla data di scadenza del termine previsto dallo stesso comma, la cauzione è rimborsata, previa deduzione di un importo pari al 10 % della cauzione costituita, per ogni mese o parte di mese di ritardo nella presentazione di tale prova ».
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