Art. 2
In vigore dal 18 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteM. JOPLING Tabelle MS 5
(1)GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2)GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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