Art. 2

In vigore dal 18 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteM. JOPLING Tabelle MS 5 (1)GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2)GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>
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