Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue :

In vigore dal 18 dic 1986
1)il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), è sosti- tuito dal seguente : « c)È tuttavia vietato usare reti a strascico a pali in cui la lunghezza complessiva dei pali, calcolata come somma della lunghezza di ciascun palo tra i mar- gini interni delle staffe o guide di supporto, sia superiore a 8 metri, tranne quando operano con attrezzi progettati e utilizzati per la cattura di gamberetti (genere Crangon) o di gamberi (Pandalus montagui). In deroga al comma precedente, sino al 31 dicembre 1987 è consentito usare reti a strascico a pali in cui la lunghezza complessiva dei pali non ecceda 12 metri. Fatti salvi i due commi precedenti, i pescherecci la cui attività principale sia la pesca dei gamberetti (genere Crangon) possono usare reti a strascico a pali in cui la lunghezza complessiva dei pali defi- nita al primo comma superi, secondo il caso, 8 metri o 12 metri per la pesca della sogliola, purché siano inclusi in un elenco da redigere annualmente. » ; 2)l'allegato I è modificato come risulta dall'allegato del presente regolamento.
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