Art. 2

In vigore dal 18 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta degli interessati, esso si applica alle domande di titoli presentate a decorrere dal 27 ottobre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (6) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (7) GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6.
Storico versioni

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