Art. 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/86 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 18 dic 1986
« Qualora la Commissione fissi una percentuale unica di riduzione applicabile ai quantitativi per i quali è stato richiesto un titolo MCS, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, terzo e quarto comma. ».
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