Art. 2
In vigore dal 8 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. LAWSON
(1) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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