Art. 1

In vigore dal 8 dic 1986
Il dazio doganale applicato nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per il sorgo ibrido destinato alla semina, della sottovoce 10.07 C I della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo, è nullo. È considerato in provenienza dalla Spagna o dal Portogallo il prodotto originario di uno di questi paesi che vi si trova in libera pratica.
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