Art. 2

In vigore dal 8 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 18. (4) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3737:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo