Art. 1

In vigore dal 8 dic 1986
La tassa di compensazione che figura nella terza colonna dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2382/86 è modificata come segue: a) per quanto concerne le uve secche di Corinto della voce 08.04 B I a) o B II a) della tariffa doganale comune, l'importo di 233,12 è sostituito da 182,55; b) per quanto concerne le uve secche delle sottovoci 08.04 B I b) o B II b) della tariffa doganale comune, l'importo di 282,05 è sostituito da 231,48.
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