Art. 2
In vigore dal 8 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 2 febbraio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 81 del 26. 3. 1986, pag. 8.
Storico versioni
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