Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1105/68 è modificato come segue:
In vigore dal 8 dic 1986
1) Alla lettera c), ogniqualvolta ricorrono i termini « Norma ISO », vengono sostituiti dai termini « Norma internazionale ISO ».
2) È aggiunto il seguente comma:
« Il prelievo dei campioni è effettuato in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento, purché conforme ai principi della predetta norma ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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