Art. 8

In vigore dal 5 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // Spagna // 3,879 // // Portogallo // 3,891 (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 18. (4) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (5) GU n. L 132 del (1) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 90 dell'1 4. 1984, pag. 40.
Storico versioni

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