Art. 8
In vigore dal 5 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente // Spagna // 3,879 // // Portogallo // 3,891
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 18. (4) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (5) GU n. L 132 del
(1) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 90 dell'1 4. 1984, pag. 40.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3728:oj#art-8