Art. 5

In vigore dal 5 dic 1986
Negli Stati membri che hanno versato l'acconto di cui al regolamento (CEE) n. 2545/86 e o gli acconti di cui al regolamento (CEE) n. 3520/86, l'importo erogabile ai produttori che hanno ricevuto tale acconto è pari alla differenza tra l'ammontare dell'acconto fissato dal presente regolamento e l'ammontare dell'acconto o degli acconti già versati.
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