Art. 2

In vigore dal 3 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I punti 2 e 4 dell' si applicano a decorrere dal 1o luglio 1986. Il punto 3 dell' si applica a decorrere dal 1o luglio 1986. Qualora i tassi di cambio di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2681/85, applicati nel periodo dal 1o luglio 1986 alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano stati quelli validi il giorno dell'assoggettamento al controllo dei semi, il suddetto punto si applica, su domanda dell'interessato, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 222 dell'8. 8. 1986, pag. 9. (5) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.
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