Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:
In vigore dal 3 dic 1986
1) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, ai fini dell'imputazione dell'ultimo quantitativo sulla parte AP del certificato, una partita può essere suddivisa in 2 o più parti. In tal caso, a ciascuna delle nuove partite formate si applicano gli stessi risultati di analisi della partita iniziale da cui la nuova partita è stata ottenuta, nonché il numero della partita iniziale seguito da un numero d'ordine complementare ».
2) All'articolo 25, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« Se laparte ID del certificato concerne una domanda d'integrazione per semi di colza o ravizzone "doppio zero", l'integrazione per questi semi "doppio zero" viene pagata alle condizioni previste dal primo comma, previa verifica da parte dell'organismo d'intervento incaricato del controllo che il quantitativo di semi di colza o ravizzone in questione è effettivamente "doppio zero", in conformità della definizione di cui all', paragrafo 4. Se in seguito alla verifica, la denominazione "doppio zero" per i semi in questione dev'essere rifiutata, l'integrazione per tali semi è quella per i semi di colza e ravizzone non denominati « doppio zero » e viene pagata alle condizioni previste dal primo comma ».
3. All'articolo 33, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, i termini « di assoggettamento a controllo » sono sostituiti da « d'identificazione ».
4) All'articolo 36, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« Quando la domanda concerne semi di colza o ravizzone "doppio zero", l'importo dell'integrazione per questi semi "doppio zero" viene anticipato alle condizioni previste al primo comma e soltanto se l'organismo competente ha verificato che il quantitativo di colza o ravizzone in questione è effettivamente colza o ravizzone "doppio zero", in conformità della definizione di cui all', paragrafo 4. Se i risultati di tale verifica non sono disponibili, l'importo dell'integrazione che è anticipato per tali semi è quello dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone non denominati "doppio zero" e l'importo è anticipato alle condizioni previste al primo comma ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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