Art. 2
In vigore dal 1 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(2) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
(3) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 13.
(4) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 18.
Storico versioni
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