Art. 1

In vigore dal 1 dic 1986
Per la campagna 1985/1986, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3061/84, le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni, presentano le domande di aiuto entro il 31 marzo 1987.
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