Art. 3
In vigore dal 28 nov 1986
1. L'autorità competente controlla che il quantitativo specificato all', paragrafo 1, non venga superato.
2. Gli organismi ammassatori comunicano ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente.
3. Se le domande d'acquisto superano il quantitativo indicato all', paragrafo 1, l'autorità competente assegna mediante sorteggio la quantità di uve secche disponibile.
Storico versioni
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