Art. 1
In vigore dal 28 nov 1986
1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 700 t di uve secche di Corinto del raccolto 1985, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 (CEE) n. 682/86, al prezzo di 35 ECU/100 kg netti.
2. La cauzione di trasformazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 682/86 è fissata a 43 ECU/100 kg netti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3644:oj#art-1