Art. 2
In vigore dal 28 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 6.
(2) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 23.
(3) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 9.
(4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 43.
(5) Vedi pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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