Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 6. (2) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 23. (3) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 9. (4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 43. (5) Vedi pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

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