Art. 3
In vigore dal 26 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. WALKER
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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